Pensioni di cittadinanza e “pensioni d’oro”. L’analisi dell’Anap

Le ultime novità sulla riforma delle pensioni giallo-verde. Il taglio alle cosiddette pensioni d'oro e le pensioni di cittadinanza. L'analisi dell'Anap.

Inps pensione cartelle previdenziali istituto nazionale previdenza sociale

L’Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) ha analizzato i primi dati utili diffusi dall’Inps sulle richieste di  Reddito e di Pensione di Cittadinanza, che ad oggi hanno superato complessivamente un milione. Di queste quelle che riguardano la Pensione di Cittadinanza sono circa il 14-15 per cento. “Se la percentuale di quelle respinte dall’INPS si confermerà, come sembra, del 25%, avremmo solo circa 100.000 pensionati che avranno avuto un qualche beneficio da questa osannata e propagandata legge per ridurre la povertà, quando invece sono ben 2.200.000 i pensionati che non superano il trattamento minimo di pensione”, ha osservato l’Associazione.

“La realtà è che, a causa dei numerosi paletti imposti dalla Legge 26/2019 di conversione del Decreto-legge 4/2019 sul Reddito di cittadinanza, quali gli stringenti limiti reddituali e patrimoniali, nonché quelli anagrafici, la stragrande maggioranza dei pensionati poveri, che sono cioè sotto la soglia di povertà, non avranno diritto ad alcuna integrazione della pensione, o, tutt’al più, avranno diritto ad una integrazione di importo assai modesto”, ha chiarito l’Anap.

Requisiti per le pensioni di cittadinanza

L’ Associazione Nazionale Anziani e Pensionati ritiene incomprensibile “perché siano stati imposti alcuni requisiti, quali il requisito dei 67 anni di età, che servono solo a contenere il numero dei beneficiari ponendo una seria discriminazione tra nuclei familiari di pensionati ugualmente poveri che si differenziano solo perché, ad esempio, in uno di essi c’è una coppia di anziani ultrasessantasettenni e nell’altro una coppia in cui uno solo è di età inferiore a 67 anni.

Ed è ugualmente evidente la natura limitativa del requisito che esclude dal beneficio il pensionato che ha alla Posta più di 6.000 euro (8.000 per una coppia), quando tali piccole somme sono state messe da parte in previsione che dovesse presentarsi un’emergenza, quale un problema di salute. Altra cosa che ci sentiamo di criticare è che quando si ha una casa di proprietà, come accade per la quasi totalità degli anziani, non si ha diritto all’integrazione per l’affitto, e quindi, anche se si dovessero avere tutti gli altri requisiti, il reddito di cittadinanza non sarebbe 780 euro, bensì 630″.

Taglio alle pensioni d’oro

“La Legge di Bilancio 2019, approvata alla fine dello scorso anno, prevedeva il taglio per quattro anni – dal 2019 al 2022 compreso – delle cosiddette “pensioni d’oro“, vale a dire le pensioni di importo superiore a 100.000 euro lordi. I tagli stabiliti dalla legge sono assai consistenti e vanno dal 15% per le pensioni tra 100.000 e 130.000 euro fino al 40% per le pensioni superiori a 500.000 euro. Certamente si tratta di pensioni che sono al di fuori del target associativo dell’Anap, e non ci sentiamo certo di difendere privilegi pensionistici, tuttavia il tipo di intervento legislativo è degno di ogni nostra attenzione in quanto scardina un principio che dovrebbe essere indiscusso nel sistema nostro previdenziale, e cioè quello che, se si va in pensione con determinati requisiti pervisti dalle leggi allora vigenti, valgono i diritti acquisiti e non si può successivamente ridurre l’assegno, anche se in maniera temporanea”, ha puntualizzato l’Anap.

“Di questo passo, allora, potrebbe essere possibile ridurre altri trattamenti che non sono conformi al criterio di calcolo – quello totalmente contributivo – oggi vigente, anche se questi sono di importo assai più modesto rispetto a quelli oggi oggetto di riduzione, e, come ben si sa, di qualcosa di simile si è anche parlato in passato. Se si vuole applicare un principio di solidarietà e di giustizia sociale, probabilmente ci sono altri metodi di intervento, quale la leva fiscale, che però dovrebbe applicarsi non solo ai redditi dei pensionati, ma anche a tutti gli altri redditi”, ha precisato l’Associazione.

La circolare Inps sul taglio alle pensioni d’oro

“Tornando al merito della norma sulle “pensioni d’oro“, dopo quasi sei mesi da quando essa è stata approvata dal Parlamento, è arrivata la Circolare esplicativa dell’INPS, che stabilisce come e da quando verranno applicate le trattenute e i soggetti che ne sono interessati. Intanto, partendo dai tagli che verranno operati, la Circolare stabilisce che questi verranno applicati dal prossimo mese di giugno, ma ovviamente riguarderanno tutto il 2019. Pertanto sulle pensioni si applicherà anche il conguaglio per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, che comunque sarà spalmato su più ratei di pensione, in modo da evitare che pesi totalmente sulla pensione di giugno, che probabilmente non potrebbe neanche sopportare il pesante taglio”, ha proseguito l’Anap.

Possibili incongruenze ed iniquità

“Riguardo alle tipologie di pensioni alle quali verrà applicato il taglio, la Circolare, anche a causa del tenore della normativa di cui alla Legge di bilancio 2019, opera delle distinzioni tra le “pensioni d’oro” escludendo dal taglio alcune di esse, producendo così ancor più confusione, incongruenze, e forse iniquità, nell’applicazione legislativa, che si aggiunge ai rilievi di principio che in linea generale potrebbero essere sollevati dal punto di vista giudiziario, fino al ricorso alla Corte Costituzionale.

Infatti, pur ricordando la Circolare che per fare scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota col sistema di calcolo retributivo, viene concesso l’esonero dal taglio non solo alle pensioni di invalidità, alle pensioni indirette e di reversibilità e a quelle corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche, ma anche ai trattamenti frutto di totalizzazione dei contributi (anche se in realtà non sempre queste sono liquidate con il sistema contributivo), alle pensioni o alle quote di pensione a carico della Gestione separata, così come a quelle ottenute con il “vecchio cumulo” del Dlgs 184/1997 e con il cumulo della legge 228/2012 che, dal 2017, che consente di cumulare contributi accantonati anche presso le casse dei liberi professionisti.

In tal modo alcuni pensionati che hanno ricongiunto nell’INPS, a titolo oneroso, i contributi maturati altrove subiranno il taglio, mentre altri che hanno cumulato gratis la faranno invece franca, determinando un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento”, ha concluso l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright MyMagazine.news

Informazioni sull'autore