Pensioni, esodati non salvaguardati: ancora nessuna risposta

Le ultime novità sulle pensioni ed il decretone. Ancora nel limbo la questione degli esodati non salvaguardati.

Riforma pensioni: Quota 100 e rivalutazione. Le ultime novità

Il Governo non ha fornito ancora risposte agli esodati non salvaguardati. L’approvazione di un emendamento al cosiddetto decretone, recante misure in materia di Reddito di cittadinanza e pensioni, sarebbe potuta essere l’occasione di chiudere un’annosa questione che vede ancora coinvolte 6.000 persone. Nel corso dell’esame degli emendamenti al decreto 28 gennaio 2019, n.4 è stato respinto dall’Aula l’emendamento aggiuntivo 14.0.3 a firma dei senatori Laforgia, De Petris, Errani, Grasso per la nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Il senatore Vasco Errani (MISTO-LEU), nel corso del suo intervento in Aula a sostegno dell’approvazione dell’emendamento ha dichiarato:”Anche diversi esponenti del Governo in commissione avevano detto che sulla nona clausola di salvaguardia degli esodati si sarebbe trovata una risposta. Ci era stato detto anche in altri provvedimenti, di nuovo ancora qua, nessuna risposta. È un fatto grave perché gli esodati sono tra quei lavoratori che più sono stati penalizzati per responsabilità della scelte del Governo. Voi fate una scelta sbagliata, iniqua, ingiusta. Ci vuole un minimo di verità, con Quota 100 voi avete aperto una finestra temporanea e per lavoratori che entreranno ci sarà una risposta, ma la “Fornero” rimane, purtroppo, tale e quale e su quella non siete intervenuti”.

Nona salvaguardia per gli esodati esclusi dai precedenti interventi

Il senatore Francesco Laforgia (MISTO-LEU) nel suo intervento nel corso della votazione finale del decretone, a proposito della questione esodati non salvaguardati ha affermato: “C’è una grande questione che riguarda gli esodati. C’è una salvaguardia  a cui bisogna mettere mano e vi abbiamo chiesto di mettere mano, ma non l’avete fatto. Ci sono ancora persone che non hanno né un reddito e né una pensione“.

L’emendamento 14.0.3 respinto dal Senato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 14-bis.
(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall’articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell’accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l’utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all’esodo prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell’anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1.1 dati rilevati nell’ambito del monitoraggio svolto dall’INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I dati rilevati nell’ambito del monitoraggio svolto dall’INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l’anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 67 milioni di euro per l’anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l’anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l’anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l’anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l’anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l’anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l’anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l’anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l’anno 2031».

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