Pensioni anticipate, Quota 100: le ultime novità dalla circolare Inps

La circolare dell'Inps fornisce chiarimenti sui requisiti e le modalità di presentazione delle domande per le pensioni anticipate con Quota 100.

Riforma pensioni, nuova ipotesi quota 100: divieto cumulo gratuito dei contributi

Le ultime novità sulla riforma delle pensioni vengono dalla pubblicazione della circolare dell’Inps n.11 del 29 gennaio 2019, con la quale vengono fornite istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di pensioni anticipate stabilite dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019. In riferimento all’art. 14 del decreto legge, nella circolare vengono indicati i requisiti per l’accesso a Quota 100.

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.  Tale requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Perfezionamento dei requisiti contributivi

L’Inps ha chiarito che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Cumulo dei periodi assicurativi 

Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza  dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Finestre per il pensionamento

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018,  conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

 I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Incumulabilità della pensione con Quota 100 con redditi da lavoro

Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

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