Pensioni anticipate e Quota 100: il parere della Corte dei Conti

Riforma delle pensioni: Il giudizio della Corte dei Conti su Quota 100 ed altri interventi di natura previdenziale.

Pensioni anticipate e Quota 100: il parere della Corte dei Conti

La Corte dei Conti nel corso dell’audizione in Commissione Lavoro al Senato ha analizzato Quota 100 e gli altri provvedimenti sule pensioni contenuti nel decreto legge 28 gennaio  2019, n.4, attualmente in fase di conversione in legge. “L’intreccio dei due vincoli, anzianità anagrafica e contributiva, farà si che la platea dei potenziali beneficiari sia costituita, sempre con riferimento alla generalità dei lavoratori e prescindendo dalla vasta casistica delle deroghe già esistenti, da tutti coloro i quali avranno un’età maggiore o uguale a 62 anni, ma minore di 67 e, contemporaneamente, un’anzianità contributiva maggiore o uguale a 38 anni ma minore di 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi nel caso delle donne)“, ha osservato la Corte.

“Il cambiamento proposto offre, in sostanza, un’opzione aggiuntiva non soltanto a coloro i quali saranno in quota 100,che nel 2019, secondo valutazioni di larga massima, potrebbero rappresentare il 5/6 per cento dei 290 mila complessivamente stimati dalla Relazione tecnica, ma a tutti coloro che avranno requisiti cumulati fino ad un massimo di quota 108 (per esempio, lavoratori maschi aventi 66 anni di età e 42 di contributi)”, ha aggiunto.

L’analisi della Corte dei Conti su Quota 100

Per quanto riguarda Quota 100,  nuovo strumento per le pensioni anticipate , la Corte dei Conti ha affermato:” Al di là della scelta di reperire una parte del finanziamento di “Quota 100” all’interno dello stesso settore  pensionistico, intervenendo temporaneamente sulla disciplina della perequazione ai prezzi delle pensioni vigenti, l’impatto netto delle misure varate è significativo sia se considerato in termini di deficit e debito pubblico dei prossimi tre anni (circa 17 miliardi), sia se considerato in termini di crescita del cosiddetto debito pensionistico implicito (valore attuale delle passività future nette).

In un sistema che eroga prestazioni con ancora elevate componenti retributive, l’anticipo dell’età di  pensionamento rispetto a quella ritenuta congrua con l’equilibrio attuariale e intergenerazionale comporta sia esigenze di cassa, cioè maggiore spesa immediata (tipiche di un sistema a ripartizione) sia debito implicito, in quanto la componente retributiva del trattamento non viene corretta per tener conto della maggiore durata della prestazione”.

Per la Corte dei Conti: “Sarebbe comunque opportuno mantenere alta l’attenzione sulle problematiche di maggiore criticità e sugli eventuali ulteriori elementi di deroga alle regole generali di allungamento dell’età di pensionamento con riferimento ai casi di effettiva sussistenza del bisogno.

Necessarie soluzioni strutturali

“L’introduzione di Quota 100 punta a soddisfare l’esigenza, reale, di un aumento del grado di flessibilizzazione dell’età di pensionamento, anche se sarebbe necessaria una soluzione strutturale e permanente. Sarebbe quindi opportuno utilizzare la fase sperimentale che si è aperta per considerare una soluzione del problema della flessibilizzazione dell’età d’uscita più neutra dal punto di vista dell’equità tra coorti di pensionati”, ha precisato la Corte dei Conti, che ha aggiunto:” È comunque essenziale offrire una maggiore uniformità nelle regole sull’età di uscita e, pur nella flessibilità, preservare, gli equilibri e la sostenibilità di lungo termine del sistema.

Qualunque scelta pone un problema di cassa non indifferente, ma una “correzione attuariale” della componente retributiva dell’assegno in caso di pensioni “miste” non comporterebbe la creazione di debito pensionistico implicito”.

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