Rottamazione quater, prorogata di due mesi la scadenza! Tutte le novità

Slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2023 la scadenza per la presentazione delle domande per la definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione quater.

Fattura elettronica, come annullare una e-fattura errata!

A proposito di cartelle esattoriali, ci sono due mesi in più per inoltrare le dichiarazioni di adesione alla «Rottamazione quater» delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Come riporta il sito de Il Messaggero, lo annuncia il ministero dell’Economia e delle Finanze in un comunicato. Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Le nuove scadenze!

Ne consegue che è spostato al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrateRiscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Per concludere, una prossima disposizione – fa sapere il Mef – stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata slitta al 31 ottobre 2023.

Come fare domanda!

La richiesta dovrà essere presentata in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica sia in area riservata, per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione più facilmente, gli basterà cliccare dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Cosa che dovrà fare invece chi sceglie l’area “pubblica” senza Spid, Cia o Cns. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Invece non saranno da pagare le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright MyMagazine.news

Informazioni sull'autore