Rottamazione cartelle esattoriali, ecco quali debiti sono inclusi e come presentare domanda!

Sul sito dell'Agenzia delle entratedisponibile il modulo della domanda di adesione alla Rottamazione ter, adesione inviata entro il 30 aprile 2019.

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Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione è già disponibile il modulo della domanda di adesione alla Rottamazione ter, altrimenti conosciuta come Definizione agevolata 2018. Essa è per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per aderire occorre inviare l’adesione entro il 30 aprile 2019. Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive, spalmate in 5 anni, di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.

Rottamazione cartelle esattoriali: ecco quali debiti sono inclusi e quali sono esclusi

I debiti che potranno essere rottamati, sono quelli che riguardano i versamenti delle imposte in merito alle dichiarazioni presentate e dei contributi previdenziali dello stesso debitore che non sono stati versati. I debiti invece che non possono essere rottamati sono: i debiti tributari o previdenziali dovuti sulla base di specifiche attività di accertamento dei competenti uffici; i contributi previdenziali dovuti per soggetti diversi dallo stesso debitore, come ad esempio per i dipendenti, i collaboratori, ecc; Iva sull’importazione.

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