Regime forfettario 2019: ecco come aderire alla flat tax del 15%!

Nella legge di bilancio 2019 è stata introdotta la flat tax al 15% per le partite Iva e piccole imprese con ricavi fino a 65 mila euro annui.

Legge di Bilancio 2019: flat tax e reddito di cittadinanza rinviate al 2020

Nella legge di bilancio 2019 è stata introdotta la flat tax al 15% per le partite Iva e piccole imprese con ricavi fino a 65 mila euro annui. Vengono soppresse le condizioni già previste nel passato regime, quali la sussistenza di beni strumentali non superiori a 20mila Euro e le spese per personale non superiore a 5mila Euro. Vediamo insieme come aderire al regime forfettario 2019.

Ecco come aderire al regime forfettario 2019

Il regime forfetario 2019 rappresenta il regime “comune” per tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa o lavoro autonomo, è di fatto vi si può accedere senza effettuare alcuna comunicazione. L’unico avviso va effettuato all’Inps, entro la fine di febbraio di ogni anno qualora si voglia fruire del regime contributivo agevolato. Al contrario, i contribuenti che intraprendono un’attività, in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime in esame, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività per finalità anagrafiche, altrimenti rischiano una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro.

Non potranno aderire al regime forfettario coloro che svolgeranno attività prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile. Anche per i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni, imprese familiari e ai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle esercitate dal titolare di partita IVA.

Il regime forfettario, prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi. L’imposta del 15% (o del 5%) sostituisce Irpef, Irap e addizionali. Coloro che aderiscono al forfettario beneficiano dell’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica…), dagli studi di settore (ora Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) e dalla tenuta delle scritture contabili.

In particolare, coloro che beneficiano del regime forfetario vengono esentati dal versamento dell’Iva, restando in tal modo privi del diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva bensì dovranno riportare la dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014”. Nelle fatture di importo maggiore a € 77,47 occorre apporre una marca da bollo da € 2,00, ad eccezione delle fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario risulta debitore dell’imposta.

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