Reddito di cittadinanza 2020, integrazioni e sospensione: tutte le ultime novità

Tutte le ultime novità sul Reddito di cittadinanza. Pena la decadenza del beneficio, bisogna presentare la certificazione dell' Isee aggiornata.

Reddito di cittadinanza 2020: cos'è, a chi spetta, requisiti Isee, novità

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. Come stabilito dal DL 4/2019, i cittadini possono richiederlo a partire dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Le domande pervenute all’Inps fino al 7 novembre 2019 sono 1.579.742, di cui 1.021.761 accolte, 130.409 in lavorazione e 427.572 respinte o cancellate. Dei 1.021.761 nuclei le cui domande sono state accolte, 43.917 sono decaduti dal diritto, 857.141 riguardano nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, con 2.230.457 di persone coinvolte. I restanti 120.703 sono nuclei percettori di Pensione di Cittadinanza, con 137.318 persone coinvolte.

Interruzione del Reddito di cittadinanza

I requisiti economici di accesso al Reddito di cittadinanza, si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati  nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l’erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio.

Integrazione della domanda: il messaggio Inps n. 3568/2019

Alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza sono state apportate significative  modifiche con la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Le novità introdotte in sede di conversion hanno un impatto in particolar modo sulle prime domande di Reddito di cittadinanza presentate a partire dal 6 marzo 2019, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, utilizzando il modello di domanda allo scopo predisposto, allegato alla circolare n. 43 del 20 marzo 2019. Tale modello è stato modificato, integrato e pubblicato in data 2 aprile 2019.

In merito alla decorrenza del beneficio è stato previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. La norma, infatti, ha previsto che, per tali domande, il beneficio riconosciuto possa essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio”.

A decorrere da ottobre 2019, come previsto dalla normativa citata, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto, conformemente ai nuovi modelli. I nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate. Tale integrazione, sussistendone tutte le condizioni di legge, renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza soluzione di continuità.

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