Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza: al via le domande

Da oggi, 6 marzo 2019, è possibile presentare le domande per il reddito e le pensioni di cittadinanza. Come inoltrare le domande ed altri dettagli.

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Da oggi mercoledì 6 marzo è possibile presentare le domande per ottenere il reddito e la pensione di  cittadinanza. L’Inps ha predisposto le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande, le quali potranno essere presentate secondo le seguenti modalità: agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet;  on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2;  presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

L’Inps ricorda che prima di presentare domanda gli interessati devono avere presentato una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio di ISEE. Non è necessario allegare alla domanda alcun documento, né l’attestazione ISEE, che verrà abbinata alle domande in modalità telematica direttamente dall’Inps. Il termine per richiedere il contributo che sarà erogato ad aprile è il 31 marzo.

Verifica dei requisiti 

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza saranno comunicate all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’Ente, entro i successivi 5 giorni, verificherà il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconoscerà il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica(Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

Utilizzo della carta

Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, essa consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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