Il Miur ha pubblicato il Decreto ministeriale n.727 con il quale vengono indicati i termini per la presentazione delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo per il personale docente-educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, con effetti da settembre 2019.
Pensioni scuola: termini per la presentazione delle domande di cessazione.
Il termine per la presentazione delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo è il 12 dicembre 2018 per il personale scolastico, mentre il 28 febbraio 2019 per i dirigenti scolastici.
Il Ministero ha precisato che i soggetti che hanno già presentato le domande possono presentare la relativa domanda di revoca entro gli stessi termini. Inoltre, entro il termine del 12 dicembre 2018, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
L’Inps certifica i requisiti pensionistici.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta del Ministero dell’istruzione e dell’Ente previdenziale.
Nel decreto viene specificato che l’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze l’Amministrazione comunicherà ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.