Partiva Iva 2019: il passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario!

Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella risposta n. 72 le istruzioni in merito al passaggio da regime dei minimi a regime forfettario.

Partiva Iva 2019: il passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario!

Tra le misure contenute nella Legge di Bilancio c’è la flat tax al 15% per le partita Iva che nell’anno precedente hanno conseguito fino a 65.000 euro di ricavi o compensi. Il regime forfettario, poi prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi. L’imposta del 15% (o del 5%) sostituisce Irpef, Irap e addizionali. Coloro che aderiscono al forfettario beneficiano dell’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica…), dagli studi di settore (ora Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) e dalla tenuta delle scritture contabili.

Partiva Iva 2019: istruzioni dell’Agenzia delle entrate sul passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario!

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella risposta n. 72 del 20 novembre 2018, le istruzioni in merito al passaggio da regime dei minimi a regime forfettario. Esse sono arrivate, si legge sul pdf pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, a seguito di una domanda di un contribuente che ha avviato nel 2014 un’attività di consulenza amministrativa, e ha scelto di avvalersi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Il dubbio riguarda la possibilità di passare al regime forfettario, anche se non sono ancora passati i 5 anni previsti dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, avendo avviato la propria attività nel 2014, può usufruire anche dell’aliquota del 5% per i periodi che restano fino al quinquennio e quindi, nel suo caso, per il 2018. La risposta numero 72/2018 si inserisce in un clima di grande attenzione sul passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario. Su quest’ultimo, infatti, il Decreto Fiscale introduce una novità: l’estensione del fatturato per imprese e lavoratori autonomi dai 30.000 ai 65.000 euro.

Nella risposta l’Agenzia delle Entrate, ha ribadito che i contribuenti, già in regime di vantaggio, possono continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfettario e usufruire dell’aliquota del 5% per gli anni che mancano alla fine del quinquennio. L’ente ha poi precisato che il regime di vantaggio è diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015.

Poi si legge nella risposta, come già chiarito con la risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015 poiché “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale.

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