Tra le misure contenute nella prima manovra finanziaria del governo giallo-verde c’è la flat tax al 15% per le partita Iva che nell’anno precedente hanno conseguito fino a 65.000 euro di ricavi o compensi. Per l’accesso al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019 i titolari di partita IVA non dovranno più rispettare il limite di spese per collaboratori e dipendenti, di investimenti in beni strumentali e quello relativo alla percezione di redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 30.000 euro.
Non potranno aderire al regime forfettario coloro che svolgeranno attività prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile. Anche per i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni, imprese familiari e ai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle esercitate dal titolare di partita IVA.
Ecco come funziona il regime forfettario
Il regime forfettario, prevede la tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti e la tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi. L’imposta del 15% (o del 5%) sostituisce Irpef, Irap e addizionali. Coloro che aderiscono al forfettario beneficiano dell’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, fatturazione elettronica…), dagli studi di settore (ora Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) e dalla tenuta delle scritture contabili.
I nuovi requisiti per l’accesso al regime forfettario dal 1° gennaio 2019, sono lo svolgimento di attività artistica, di impresa e di lavoro autonomo e professionale svolta in forma individuale (non sono quindi ammesse al regime forfettario le società e gli altri soggetti collettivi); limite di ricavi non superiore ad euro 65.000,00; divieto di svolgimento in prevalenza dell’attività nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile; divieto di partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari; divieto di controllo, direttamente o indirettamente, di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in forfait. Infine, coloro che optano per il nuovo regime forfettario saranno esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1 gennaio 2019.