Fisco: tutte le novità sulla Rottamazione quater!

Viene riconfermata dalla Legge di Bilancio 2023 la “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”. Vediamo le novità!

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Attraverso la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) viene riconfermata la “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, in altri termini una nuova edizione della Rottamazione, dopo quella già prevista dal DL 119/2018. Come scrive Giuseppe Avanzato sul sito Fiscal-focus.it, la norma richiamata prevede la possibilità di definire in modo agevolato i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, tramite il pagamento di un importo pari a quello iscritto a ruolo al netto di interessi, sanzioni e aggi di riscossione. Scopo della disposizione è quello di trovare risorse finanziarie e aiutare i contribuenti che, vuoi per la pandemia, vuoi per il caro energia, non sono riusciti a ottemperare ai versamenti di imposte e contributi vari.

Rinuncia al ricorso!

Resta però da dire che, come già accaduto con la Rottamazione ter, anche con la quater il legislatore ha espressamente previsto che, nel caso di definizione agevolata di carichi oggetto di contenzioso, all’atto della presentazione della dichiarazione di adesione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare al ricorso e, nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi pendenti sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del processo è subordinata all’effettivo versamento del dovuto!

Dunque, qualora il contribuente decida di rottamare un carico precedentemente oggetto di impugnazione, lo stesso, all’atto di presentazione della domanda di definizione agevolata, dovrà impegnarsi a rinunciare al contenzioso in corso e presentare copia della dichiarazione di adesione al giudice il quale, preso atto della volontà espressa dal contribuente, disporrà la sospensione del processo. Tuttavia l’estinzione del processo è subordinata al perfezionamento della definizione agevolata, che si perfeziona solo con l’integrale versamento delle somme dovute posto che, in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. 

Versamento in un massimo di 18 rate.

Rileviamo infine che, ai fini del perfezionamento della rottamazione, la norma permette ai contribuenti di versare il dovuto in forma rateale in un numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute per la definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre dell’anno 2023, le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Questo implica che, nel caso in cui il contribuente abbia deciso di versare le somme nel termine massimo sancito dalla disposizione, il giudizio rimarrà sospeso per ben cinque anni.

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