Amnistia e Indulto, caratteristiche, requisiti, e posizioni su tali provvedimenti

Tanto sentiamo parlare di Amnistia e indulto, in particolare in merito all’annoso e delicato problema del sovraffollamento delle carceri. In molti invocano l’adozione di tali provvedimenti per arginare almeno in parte la drammatica situazione vigente nelle carceri italiane. Vediamo insieme caratteristiche, presupposti, differenze, chi le concede, e le modalità di applicazione. Si tratta di atti […]

Amnistia e Indulto, caratteristiche, presupposti e posizioni su tali provvedimenti

Tanto sentiamo parlare di Amnistia e indulto, in particolare in merito all’annoso e delicato problema del sovraffollamento delle carceri. In molti invocano l’adozione di tali provvedimenti per arginare almeno in parte la drammatica situazione vigente nelle carceri italiane. Vediamo insieme caratteristiche, presupposti, differenze, chi le concede, e le modalità di applicazione. Si tratta di atti di clemenza da parte dello Stato nei confronti dell’autore di un determinato reato. L’amnistia estingue il reato, mentre l’indulto estingue in tutto o in parte la pena. Sono provvedimenti disciplinati dalla Costituzione all’79. Partiamo dall’analisi dettagliata dell’istituto amnistia, per poi proseguire con quella dell’indulto, e con l’analisi delle varie posizioni favorevoli e contrarie.

Amnistia, caratteristiche e presupposti.

Si tratta di un provvedimento di clemenza di carattere eccezionale, che estingue il reato e che vien disciplinato dall’art. 79 della Costituzione Italiana. In base al dettato di tale articolo di legge, l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Inoltre, la legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

L’Amnistia è un provvedimento generale di clemenza con cui lo Stato, in presenza di situazioni eccezionali, rinuncia alla punizione di un determinato numero di reati commessi nel periodo precedente la concessione del beneficio. Il frequente ricorso a questo tipo di provvedimento ha spinto il legislatore a dettare dei limiti. La l. cost. n. 1/1992, concentrano la fonte dell’amnistia nella sola legge, ha introdotto il vincolo dell’approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Il linea di massima, l’amnistia viene considerata legittima quando si applica a fatti che in un momento successivo la loro commissione appaiono in via eccezionale carenti di disvalore sociale; quando agevola l’applicazione di una disciplina transitoria; quando rimuove le conseguenze di un periodo ormai concluso di lotte e tensioni sociali.

Differenze tra amnistia propria e impropria, limiti e condizioni.

L’amnistia è definita propria se interviene prima della sentenza di condanna ed estingue il reato e tutti i suoi effetti; impropria se viene concessa dopo la sentenza definitiva di condanna e produce l’effetto di far cessare l’esecuzione delle pene principali, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla confisca. L’amnistia può inoltre essere sottoposta ad obblighi o condizioni, che possono essere sospensive e risolutive. Va ricordato che, in base a quanto disposto dalla sentenza n. 175/1971 Corte Cost., l’amnistia è rinunciabile dall’imputato. Se così non fosse verrebbe leso il suo diritto a dimostrare la propria innocenza tramite il dibattimento.

Indulto, caratteristiche e presupposti!

L’indulto è un atto di condono con il quale si procede all’estinzione della pena. Le sue origini sono legate alla ricerca di un’opportunità di pacificazione sociale, oltre che a motivazioni di stampo politico. L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena o la commuta in un’altra specie di pena. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna. In base al disposto dell’art. 79 della Costituzione viene concesso tramite legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ogni Camera, negli articoli che la compongono e nella votazione finale. Viene comunque applicato dal Giudice dell’esecuzione in favore dei soggetti che hanno già subito la condanna, oppure, per i processi ancora in corso o che devono essere aperti, dal Giudice in dibattimento.

Gli effetti sulla pena, indulto proprio e improprio.

Con l’indulto viene estinta la pena, non le pene accessorie né gli effetti penali della condanna. A norma dell’art. 174 c.p., l’indulto limita i suoi effetti alla pena principale, non estinguendo le pene accessorie, né gli altri effetti penali della condanna, salvo che il decreto disponga diversamente. Si distingue l’indulto proprio da quello improprio, a seconda che intervenga nella fase esecutiva di una sentenza irrevocabile di condanna o al momento della sentenza di cognizione.

Il procedimento dell’indulto è disciplinato sia dell’art. 79 della Costituzione, sia dell’art. 174 del Codice penale. Si prevede, inoltre, che la legge di concessione dell’indulto non possa essere abrogata con un referendum. L’indulto: è solitamente di competenza del giudice dell’esecuzione; si differenzia dalla grazia per il fatto che è un provvedimento generale e non individuale, quindi si rivolge a tutti i condannati che si trovano nelle stesse condizioni.

Limiti di applicazione dell’indulto.

Il condono della pena derivante dall’indulto si applica solo: per la pena inflitta nella sentenza che non sia superiore a 3 anni, per le pene definitive; alle pene non superiori a 10.000 euro nel caso di sanzioni pecuniarie, da sole o congiunte a pene di tipo detentivo. L’applicazione dell’indulto è limitato ai reati commessi fino al giorno precedente la data del decreto, può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non può essere applicato ai recidivi, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Differenze tra amnistia e indulto.

I provvedimenti di amnistia e indulto sono provvedimenti favorevoli al reo, con cui lo stato rinuncia alla sua pretesa punitiva nei confronti di colui che abbia commesso un determinato reato. Svariate sono le differenze. L’amnistia interviene sul reato provocandone l’estinzione. L’indulto interviene sulla pena. Con l’amnistia viene meno il reato e conseguentemente la pena principale e quelle accessorie. L’indulto ha effetto solo sulla pena. Questo andrà ad incidere sui precedenti penali in relazione al certificato penale, alla possibilità di accedere alla sospensione condizionale della pena ed alla possibilità della contestazione della recidiva.

La posizione del governo.

Il nuovo esecutivo guidato dalla premier Meloni non sembra avere un atteggiamento di apertura verso tali provvedimenti. Per il sovraffollamento delle carceri italiane, il Governo Meloni pensa a una riforma in linea con i principi costituzionali che prevedono per la pena un fine rieducativo che al momento in Italia è assente, senza ricorrere a decreti svuota carceri, indulto o amnistie. Questo quanto ribadito dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, in visita qualche settimana fa nelle carceri di Nisida e Secondigliano, nell’ambito di un tour nelle strutture detentive del Paese.

Sì quindi alla piena attuazione della funzione rieducativa della pena, ex art. 27 della Costituzione, che al terzo comma recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il principio della finalità rieducativa della pena è quello in base al quale le pene non devono essere volte unicamente alla punizione del reo ma devono innanzitutto mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il suo reinserimento nella società.

La posizione di Rita Bernardini e Nessuno Tocchi Caino.

Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, è da sempre pronta a sollecitare l’azione del governo verso l’adozione dei provvedimenti di amnistia e indulto per risolvere o almeno per alleggerire la grave situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane. Più volte la Bernardini ha intrapreso lunghi scioperi della fame per richiamare l’attenzione sulla situazione carceraria, per dare voce a chi in prigione continua ad essere solo un numero. Si tratta di cittadini detenuti così disperati da scegliere la morte perché disperati e privati dell’attenzione necessaria nel percorso di reinserimento previsto dalla Costituzione. La richiesta è quella di adottare tali provvedimenti affinché si proceda a ridurre la popolazione detenuta in forte sovraffollamento.

La mozione presso l’Unione Camere Penali.

A sollecitare l’approvazione di tali provvedimenti anche la Camera Penale di Roma. Approvata al Congresso dell’Unione Camere Penali, già da svariati mesi, la mozione della Camera penale di Roma. I penalisti capitolini nell’atto illustrato dall’avvocato Giuseppe Belcastro del direttivo della Camera penale si sono così espressi: “Spetta a noi la ricerca di una nuova valorizzazione delle questioni che afferiscono l’Ordinamento Penitenziario e, più in generale, il mondo del carcere, perchè siamo noi Avvocati a toccare con mano il disastro umanitario e giuridico in cui è sprofondato l’universo carcerario e l’ordine di istituzioni che vi si dedica; la pochezza di mezzi dei tribunali di sorveglianza, la trascuratezza statale sul tema del trattamento e del reclutamento di sufficienti figure assistenziali della rieducazione inframuraria“.

La Camera Penale di Roma ha chiesto alla Giunta UCPI, che ha fatto propria la mozione, non solo di “promuovere azioni politiche che impegnino formalmente il Ministro della Giustizia a realizzare ogni intervento adeguato, e in tempi rapidi, per la riorganizzazione finalistica del trattamento detentivo, con una straordinaria sessione governativa, per la rimessa in funzione dei tribunali di sorveglianza e con adeguati innesti di personale giudicante e amministrativo, ma soprattutto, in concomitanza con quest’ambiziosa sollecitazione riformatrice” ma soprattutto di insieme e a tutte le Camere Penali Italiane “reclamare al nuovo Parlamento la ormai ineludibile emanazione di un provvedimento di amnistia e indulto, riportando nell’agenda politica questi strumenti deflattivi unici in grado di alleggerire con l’immediatezza che la drammaticità del momento richiede la situazione di gravissima illegalità nella quale versa il sistema“.

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