Pensioni anticipate, Quota 100: le ultime novità da un emendamento al Decretone

Le ultime novità sulle pensioni in regime di Quota 100. Un emendamento al Decretone fissa il tetto del finanziamento dell'anticipo del TFS.

Riforma pensioni: ultime novità sulla nona salvaguardia per gli esodati

La Commissione lavoro al Senato ha completato l’esame degli emendamenti al decreto 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti  in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. L’Anief ha segnalato che è stato dichiarato ammissibile l’emendamento 23.12 di Udir che mira a fissare un tetto al finanziamento della liquidazione in regime di Quota 100. La proposta emendativa è stata presentata dai senatori di Fratelli d’Italia Antonio Iannone e Stefano Bertacco.

Nelle intenzioni dei proponenti, l’emendamento si pone a tutela dei i lavoratori, fissando un tetto massimo (dell’1,5%) all’aliquota da definire nell’accordo quadro. Recita il testo: “All’articolo 23, al comma 2, dopo le parole “comma 5” aggiungere le seguenti: e comunque non superiore all’1,5%”. Marcello Pacifico, presidente Udir, si augura “che l’emendamento che abbiamo richiesto sia approvato, perché va nella direzione di un miglioramento del testo”. “Molto altro c’è da fare, consideriamo questo un punto di partenza. Sarebbe giusto tornare a regime alla pre Fornero, o comunque consentire di andare in pensione a 63 anni col massimo dei contributi, ferma restando, su richiesta, la possibilità di permanere in servizio, come accade per i magistrati”, ha chiarito Pacifico.

Anticipo del TFS (Art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

L’articolo 23 del decreto legge che ha introdotto il Reddito di cittadinanza, Quota 100 ed altre misure sulle pensioni ha come argomento l’anticipo del TFS per i lavoratori pubblici che aderiscono a Quota 100. Riportiamo di seguito i primi due commi:

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall’INPS, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell’INPS.

Importo finanziabile

Al comma 5 dell’art. 23 viene specificato:” L’importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma”.

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