Indennizzo per cessazione attività commerciale: i beneficiari e gli esclusi

Le ultime novità sull'indennizzo commercianti per cessata attività. I beneficiari del bonus ed i requisiti per la richiesta. La retroattività al 2017.

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a lavoratori che svolgono una determinata attività autonoma, che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Tale indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, a seguito della Legge di Bilancio 2019.

L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2019 questo valore è di 513,01 euro. 

Beneficiari dell’indennizzo

Possono beneficiare dell’indennizzo esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività: attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori; attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori. Rientrano tra i beneficiari anche gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori e gli agenti e rappresentanti di commercio. Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei  seguenti requisiti: abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne; risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Circolare Inps n.4 del 13 gennaio 2020

La legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, ha esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale. A partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari.

Le domande di indennizzo  rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Analogamente, le domande pendenti  presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’AGO – in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento.

La decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.

Indennizzo commercianti 2014-2016

Adele Amatrice, amministratrice del gruppo “Esodati Indennizzo commercianti biennio 2014-2016” ha segnalato che risultano esclusi dall’indennizzo i commercianti che hanno cessato la propria attività nel biennio 2014-2016. “Abbiamo pagato per anni i contributi e per anni l’aliquota per l’ indennizzo commercianti per accedere a tale diritto sospeso dalla fine del 2016 e riattivato dal 2019 in modo strutturale, quindi è un nostro diritto. I soldi ci sono”, ha dichiarato Amatrice.

“Il nostro gruppo ha lo scopo di trovare con le istituzioni  una soluzione per assicurare la tutela anche ai soggetti che hanno cessato l’attività in un periodo pregresso agli anni 2017-2018. Vorremo fosse data anche a noi la stessa possibilità”, ha precisato.

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